E-Power Italia SRL, fattura al cliente il prodotto acquistato come mezzo e-green per marketing pubblicitario, in modo da detrarre fiscalmente il 100% del costo.

A riprova di quando suddetto il Codice della strada (art. 50 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) definisce come quelle “dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”, la risposta sulla detraibilità del costo è affermativa.


Infatti, con tali caratteristiche il mezzo resta, in tutto e per tutto, una bicicletta (o, se si preferisce, un velocipede, per usare un termine tecnico) e non diventa quindi un ciclomotore, che invece è definito dall’art. 52 come il veicolo “a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h” (a tale categoria appartengono, per intenderci, anche quelli elettrici, sia pure come “veicoli atipici” assimilati).
Questa precisazione è importante perché “alla vista” i due veicoli possono effettivamente sembrare molto simili, ma vi è una differenza sostanziale ai fini fiscali, dato che per le biciclette – anche “a pedalata assistita” – non operano le limitazioni alla deducibilità/detraibilità previste dagli artt. 164 T.U.I.R. e 19-bis1 del D.P.R. 633/72, rispettivamente per le imposte dirette e per l’iva, che si applicano invece, come sappiamo, alle autovetture, alle motociclette e ai ciclomotori, ivi compresi quelli elettrici assimilati (in tal senso vedi anche la circ. Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario n. 48/E del 1998, Par 1).
Ne consegue che per gli oneri relativi a tali mezzi si applica il criterio generale dell’inerenza (art. 109 T.U.I.R per le imposte dirette e art. 19 D.P.R. 633/72 per l’Iva) per il quale notoriamente le spese sono deducibili ai fini delle imposte dirette, e detraibili ai fini iva, se e nella misura in cui si riferiscono ad attività da cui derivano o possono derivare ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito, ovvero effettuate nell’esercizio dell’impresa.
La corretta applicazione di tale principio postula quindi una verifica “realistica” in ordine all’effettiva afferenza del bene all’attività che, se non può essere negata in senso assoluto per veicoli del genere, deve però essere “temperata” a causa della natura strettamente personale del bene, per la quale sarebbe difficile o forse impossibile provarne – in caso di eventuali verifiche – l’utilizzo integrale per l’attività.
Ecco quindi che se la deducibilità delle spese riguardanti questi veicoli non soffre, contrariamente a quello che accade per autovetture, motociclette e ciclomotori, di alcun limite di costo, è pur vero che proprio la corretta applicazione del principio generale dell’inerenza impone una deducibilità limitata – quantificandone l’uso privato in una “salomonica” percentuale del 50% – delle relative spese considerando l’uso promiscuo (privato e aziendale) a cui inevitabilmente il mezzo andrebbe incontro.

 PERTANTO COME PREVISTO DALLA NORMA LA BICICLETTA ELETTRICA SE RISPECCHIA I PARAMETRI SOPRA INDICATI E’ DEDUCBILILE INTEGRALMENTE A PRESCINDERE DELLA DESCRIZIONE PUBBLICITARIA CHE PUO’ ESSERE SOLO UN RAFFORZATIVO PER DIMOSTRARE CHE IL BENE SERVE PER L’ATTIVITA’ AZIENDALE E QUINDI PER RISPETTARE IL PRINCIPO DI INERENZA.

NEL CASO IN CUI LA BICICLETTA RIENTRA NEI CICLOMOTORI A PRECINDERE LA DESCIZIONE PUBBLICITA’ NON E’ DEDUCIBILE INTEGRALMENTE.

 

Per ogni approfondimento chiedi informazioni al tuo commercialista di fiducia.

Bonus eBike Emilia Romagna 2024

Cos’è il Bonus eBike Emilia Romagna 2024?

Con E-Power Italia, grazie al Bonus Bici Emilia Romagna 2024, acquistare una bici ed intraprendere una scelta ecosostenibile non è mai stato così vantaggioso.

Il Bonus Bici 2024 si presenta come una misura concreta per incentivare uno stile di vita più verde, offrendo un contributo dai €500 ai €1000 a copertura del 50% del costo sostenuto per l’acquisto di una bici a pedalata assistita.

Requisiti e Beneficiari

Il bando per richiedere il Bonus Bici Emilia Romagna è aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in uno dei  207 Comuni della Regione, situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PM10, NOx) e che hanno aderito al Piano Regionale per la qualità dell’aria.

Nel dettaglio, i beneficiari dovranno risultare:

  • intestatari della fattura/ricevuta fiscale di acquisto;
  • intestatari o cointestatari del conto corrente bancario o postale su cui verrà effettuato il versamento del contributo.

    N.B: sono finanziabili esclusivamente gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Entità del contributo
Il Bonus Bici Emilia Romagna permette di ottenere:

  • Fino a euro 500,00 per l’acquisto di una bici a pedalata assistita.
  • Fino a euro 1.000,00 per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Il contributo non potrà superare il 50% del costo del mezzo acquistato.
 

Modalità di richiesta del contributo

La domanda di contributo dovrà essere presentata  online, nell’apposita pagina della Regione Emilia-Romagna, accessibile dal richiedente tramite:

  • SPID;
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

E-Power Italia è al vostro fianco per aiutarvi a sfruttare al meglio questo incentivo, offrendovi una selezione di biciclette elettriche personalizzate di alta qualità che si adattano perfettamente a questo programma, e guidandovi a beneficiare del bonus tramite una consulenza esperta gratuita per garantire che il vostro acquisto sia in linea con i vostri obiettivi di sostenibilità e performance.


Contattateci anche tramite i nostri canali telefonici, whatsapp e email per ottenere una consulenza personalizzata!

link ufficiale del bando: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandobici